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23/12/2025
Il possesso di un veicolo comporta responsabilità che vanno oltre la semplice manutenzione meccanica o la revisione periodica.
Esistono, infatti, obblighi fiscali e amministrativi il cui mancato rispetto può portare a conseguenze severe, tra cui spicca il fermo amministrativo. Spesso temuto e circondato da dubbi procedurali, questo strumento rappresenta una delle leve più potenti nelle mani degli enti di riscossione per recuperare crediti insoluti.
Comprendere la natura di questo provvedimento, le tempistiche di attivazione e le implicazioni pratiche per l'automobilista è, quindi, fondamentale per gestire correttamente la propria posizione debitoria ed evitare di trovarsi nell'impossibilità legale di utilizzare il proprio mezzo di trasporto.
Il fermo amministrativo non è un istituto univoco. Sebbene l'effetto pratico sia il medesimo (il blocco del veicolo), la genesi può essere duplice. La forma più comune è quella fiscale, definita tecnicamente come misura cautelare.
Il fermo amministrativo fiscale, comunemente definito "ganasce fiscali", si configura tecnicamente come una misura cautelare ed è previsto dall’art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
A differenza del sequestro o del pignoramento, non comporta l'immediata sottrazione della proprietà del veicolo. L'obiettivo dell'ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni o Regioni) non è acquisire il bene, bensì apporre un vincolo formale sul bene mobile registrato per garantire un credito.
Attraverso l'iscrizione del provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il veicolo subisce un blocco giuridico: pur rimanendo nella disponibilità materiale del proprietario, perde l'autorizzazione a circolare su strada pubblica. Questa procedura persegue una doppia finalità:
Il blocco non scatta indiscriminatamente per qualsiasi pendenza. Si attiva a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali o avvisi di addebito relativi a tributi (Bollo auto, IMU, TARI), sanzioni del Codice della Strada o contributi previdenziali.
Esistono tuttavia delle regole precise basate sull'ammontare del debito, introdotte per proteggere il contribuente da azioni sproporzionate rispetto al dovuto:
L'applicazione del vincolo segue un percorso burocratico rigido a garanzia del contribuente.
Tutto inizia con la notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento. Da questo momento, il cittadino dispone di 60 giorni per pagare, rateizzare o fare ricorso.
Trascorso questo termine, l'Agente della Riscossione deve notificare il Preavviso di Fermo Amministrativo.
Questo atto informa che, in assenza di pagamento entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione del vincolo al PRA.
Per capire dopo quanto scatta il fermo amministrativo, bisogna sommare i tempi tecnici: ai 60 giorni dalla cartella si aggiungono i tempi di lavorazione della pratica e i 30 giorni del preavviso. Matematicamente non può avvenire prima di 3-4 mesi dalla prima notifica, ma nella realtà i tempi possono estendersi in base ai carichi di lavoro degli uffici. Non esiste un termine massimo, purché il credito non sia prescritto.
Il legislatore ha previsto specifiche eccezioni per tutelare il diritto al lavoro e la mobilità dei soggetti fragili, impedendo l'applicazione delle ganasce fiscali o imponendone la cancellazione.
La prima tutela riguarda i beni strumentali. In base al Decreto Legge n. 69/2013 (il cosiddetto "Decreto del Fare"), il fermo non può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo è indispensabile per l'attività d'impresa o professionale.
Il concetto di strumentalità è rigido: l'attività stessa non deve poter essere realizzata senza quel veicolo specifico. Rientrano in questa casistica, ad esempio, le vetture delle scuole guida, le auto destinate al noleggio o i mezzi di trasporto merci essenziali per la logistica aziendale.
La seconda esenzione, di fondamentale importanza sociale, protegge i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità.
Se il mezzo è utilizzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap con i benefici della Legge 104/1992, il fermo amministrativo non può essere applicato. Nel caso in cui il vincolo fosse già stato iscritto, il proprietario ha il diritto di ottenerne l'immediata cancellazione presentando la documentazione idonea all'ente di riscossione.
Il mancato pagamento del bollo auto è una delle cause primarie di contenzioso.
Comprendere quando scatta il fermo amministrativo per il bollo auto richiede di considerare la gestione regionale del tributo.
L'iter prevede che, dopo il mancato pagamento, la Regione invii un avviso bonario. Se ignorato, il credito passa all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che emette la cartella esattoriale.
Solo dopo il mancato pagamento della cartella si arriva al preavviso di fermo.
Di norma, passano circa due o tre anni dalla scadenza originale del bollo al momento in cui il fermo diventa effettivo. È un processo lento ma inesorabile, che porta all'accumulo di sanzioni e interessi.
Diverso è il caso in cui il blocco deriva direttamente da un comportamento illecito su strada.
In queste circostanze, la legge prevede il fermo non per recuperare denaro ma per sanzionare gravi violazioni del Codice della Strada.
Le principali infrazioni che comportano questa misura includono:
In questi scenari, la misura colpisce il veicolo utilizzato per commettere l'infrazione.
Un aspetto critico riguarda la responsabilità: il fermo scatta anche se la violazione non è stata commessa dal proprietario del mezzo. L'unica eccezione che esonera il veicolo dal blocco si verifica se il proprietario riesce a dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (ad esempio, in caso di furto denunciato).
A differenza del fermo fiscale, che è a tempo indeterminato (fino al pagamento), il fermo sanzionatorio ha una durata prefissata stabilita dalla legge. Comporta il ritiro immediato dei documenti di circolazione e decorre dal momento in cui il veicolo viene ricoverato nel luogo di custodia, che può essere indicato dal trasgressore o dal proprietario. Al termine del periodo stabilito, i documenti vengono restituiti e il vincolo decade automaticamente.
Le conseguenze pratiche del fermo sono immediate e severe. Il veicolo non può circolare e non può sostare su suolo pubblico; deve essere custodito in un'area privata (garage, cortile).
Chi circola nonostante il divieto affronta rischi elevatissimi:
È possibile vendere un'auto sottoposta a fermo?
Il vincolo grava sul mezzo, non sulla persona, per cui la vendita è tecnicamente valida ma il fermo rimane.
L'acquirente non potrà circolare fino all'estinzione del debito del vecchio proprietario. Una simile transazione richiede la piena consapevolezza dell'acquirente; tacere il vincolo può portare alla risoluzione del contratto per inadempienza.
Discorso diverso per la rottamazione. I centri di demolizione autorizzati hanno il divieto di procedere alla radiazione di veicoli con fermo amministrativo in atto. La rottamazione è impedita per evitare che il debitore sottragga la garanzia al creditore distruggendo il bene.
L'unica deroga è ammessa se il veicolo è divenuto un relitto inutilizzabile a seguito di eventi gravi (incendi, incidenti distruttivi), debitamente documentati da organi di polizia o vigili del fuoco.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la consapevolezza del provvedimento.
Non sempre, infatti, il proprietario ha certezza della presenza del vincolo, magari a causa di notifiche non ricevute o smarrite. Il fermo non viene annotato fisicamente sul libretto di circolazione o sul Documento Unico.
Per tale motivo, l'incertezza sulla presenza del blocco amministrativo può essere dissipata esclusivamente attraverso una verifica formale al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A tal fine, gli automobilisti dispongono di molteplici canali per effettuare una visura.
La via telematica passa per il sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia (ACI) dove, tramite l’autenticazione con identità digitale SPID, è possibile accedere ai servizi “My Car” o “AUTO 3D” per un controllo immediato.
In alternativa, l’applicazione “ACI Space” consente verifiche rapide direttamente da dispositivo mobile. Chi predilige un approccio tradizionale o necessita di assistenza diretta può recarsi fisicamente presso gli uffici territoriali dell’ACI o rivolgersi alle agenzie di pratiche auto autorizzate.
Le modalità per rimuovere il blocco, una volta accertato, dipendono dalla sua natura. Per il fermo sanzionatorio, come anticipato, basta attendere il decorso del tempo stabilito dalla sanzione. Per il fermo fiscale, la via maestra è il pagamento del debito. Una volta saldato l'importo, il provvedimento viene revocato telematicamente.
In caso di difficoltà economica, la rateizzazione è fondamentale.
Pagando la prima rata del piano concesso dall'ente di riscossione, il fermo fiscale viene sospeso. Con la ricevuta del pagamento si ottiene l'annotazione della sospensione al PRA e si può tornare a circolare. La cancellazione definitiva avverrà solo al saldo dell'ultima rata.
Resta da chiarire quando decade il fermo amministrativo in assenza di pagamento.
Per quello sanzionatorio la decadenza è temporale e automatica. Per quello fiscale, non esiste una scadenza.
Il vincolo decade solo se il credito cade in prescrizione. Se l'ente non invia solleciti per il numero di anni previsto dalla legge (3 per il bollo, 5 per le multe, 10 per le imposte), il debito si estingue e il fermo diviene illegittimo. Bisogna prestare attenzione: ogni atto notificato interrompe la prescrizione e azzera il conteggio del tempo.
Affrontare un fermo amministrativo - come abbiamo visto - impone rapidità.
Ignorare il preavviso porta inevitabilmente al blocco del mezzo e all'esposizione a rischi patrimoniali elevati.
La verifica periodica della propria posizione tramite visura e la richiesta immediata di rateizzazione in caso di difficoltà economica rappresentano le uniche strade sicure per mantenere la disponibilità del veicolo ed evitare le pesanti sanzioni connesse alla circolazione illegale.
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